Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Lo statuto dei discenti è definito, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche,

 

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secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ai discenti è garantito il diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti per ciascun ordine e grado di scuola, nel pieno rispetto dei diritti della persona agli stessi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dalle altre leggi dello Stato;

          b) ai discenti è garantito il diritto alla libertà di apprendimento. Ogni attività di insegnamento è svolta nel rispetto di tale diritto;

          c) ai discenti è garantito il diritto alla continuità dell'apprendimento. Ogni attività didattica organizzata e di insegnamento è programmata e svolta nel rispetto di tale diritto. I contenuti del piano dell'offerta formativa sono elaborati nel rispetto del diritto alla continuità dell'apprendimento. L'adozione dei libri di testo va effettuata nel rispetto di tale diritto;

          d) ai discenti è garantito il diritto alla propria diversità, anche di natura culturale e ideologica. In rapporto a particolari tipi di diversità accertate, il servizio scolastico è tenuto ad attivare forme individualizzate o differenziate di prestazione didattica, al fine di garantire il diritto di eguaglianza;

          e) ai discenti è garantito il diritto alla riservatezza. Ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale può essere chiesta dal personale docente esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico;

          f) i discenti in rapporto all'età e alle loro famiglie hanno il diritto e il dovere all'informazione sulla vita e sulla gestione della scuola. Il regolamento di istituto ne determina le modalità;

          g) ai discenti portatori di handicap è garantito il diritto ad una prestazione didattica differenziata. La valutazione dei discenti portatori di handicap, ai fini del passaggio da una classe all'altra e in sede

 

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di licenza, è effettuata in base agli apprendimenti effettivamente acquisiti;

          h) ai discenti portatori di handicap è assicurata la frequenza delle scuole del secondo ciclo di istruzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nei termini seguenti:

              1) nell'ambito delle scuole del secondo ciclo di istruzione ai discenti è garantito il diritto ad una prestazione didattica secondo metodologie e itinerari didattici che tengono conto dello stato di handicap dei medesimi discenti;

              2) in sede di esame di Stato i discenti portatori di handicap sono tenuti a rispondere dei piani di studio svolti, secondo procedure e itinerari didattici diversificati, comunque equipollenti a quelli che trovano applicazione nei confronti della generalità dei discenti;

          i) la scansione giornaliera delle discipline di insegnamento va effettuata nel rispetto del diritto dei discenti alla naturale progressività di sviluppo dei propri ritmi di apprendimento e del diritto alla continuità dell'apprendimento stesso;

          l) ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono garantiti: il diritto a disporre di spazi per fini sportivi, culturali e sociali; il diritto di assemblea; il diritto a decidere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; il diritto ad essere informati sul proprio rendimento e sui criteri di valutazione adottati; il diritto ad essere rappresentati presso la scuola dai genitori o da altra persona a ciò delegata;

          m) è dovere e diritto della famiglia svolgere un ruolo di collaborazione con la scuola, al fine di tutelare la fruizione dei diritti e l'adempimento dei doveri dei figli. In rapporto alle particolari finalità di ogni ordine e grado di scuola, alla famiglia sono riservati spazi di collaborazione in tema di organizzazione dell'attività didattica e di verifica degli standard effettivamente conseguiti;

 

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          n) ai discenti stranieri è garantita la propria diversità culturale e religiosa, nel rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali;

          o) in ogni istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da dieci membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge, tra i propri membri, il presidente. Il consiglio dei discenti esprime pareri e proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alle modalità di partecipazione attiva dei medesimi alla vita della comunità scolastica di appartenenza e, altresì, in ordine ai diritti e ai doveri di cui sono titolari, ai fini di una piena partecipazione alla pratica del metodo democratico nella scuola. È compito dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire;

          p) i doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di disciplina, rispetto di sé e degli altri, rispetto della istituzione scolastica e di chi la rappresenta, rispetto delle leggi dello Stato, compartecipazione alla vita organizzata della comunità scolastica, rapporti costruttivi con i membri della stessa comunità, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti;

          q) i doveri dei discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

          r) la individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per

 

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il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica.